Riproposto il contributo a fondo perduto del primo Decreto Sostegni. Prorogato il Bonus Affitti. Agevolazioni per l’accesso al credito e la liquidità delle aziende.
Dal 26 maggio 2021 è in vigore il Decreto Legge n. 73/2021, noto come Decreto Sostegni bis, che introduce diverse misure di aiuto a imprese e famiglie in difficoltà economiche a causa della crisi sanitaria.
In particolare, per le Partite Iva attive alla data di entrata in vigore del Decreto vengono riproposti i contributi a fondo perduto, il Bonus Affitti al 60% per gli immobili non abitativi e il credito d’imposta al 30% per la sanificazione e l’acquisto di Dpi. Sono rinnovati anche gli interventi a sostegno della liquidità delle aziende e per agevolare l’accesso al credito.
Il Decreto Sostegni bis comprende numerose altre misure a supporto delle aziende ma anche delle famiglie – come le agevolazioni per l’acquisto della prima casa – per la tutela del sistema sanitario e del lavoro.
Le tre tipologie di contributo a fondo perduto
Il Decreto Sostegni bis prevede tre differenti percorsi di accesso al contributo a fondo perduto per le Partite Iva: un contributo con rinnovo automatico, uno su nuova istanza e uno a seguito di peggioramento economico.
Il contributo a fondo perduto automatico
Per chi ha già fruito del contributo a fondo perduto del primo Decreto Sostegni, un nuovo contributo viene riconosciuto in maniera automatica, senza bisogno di ripresentare la domanda. L’importo corrisponderà al 100% di quello della prima erogazione.
Il contributo a fondo perduto su nuova istanza
Destinato a chi non ha beneficiato del contributo con il primo Decreto Sostegni, è però a disposizione anche di chi ha ottenuto il rinnovo automatico del primo contributo.
Infatti il richiedente che ha ottenuto il 100% del vecchio contributo ha la possibilità di presentare istanza, per fruire dell’eventuale maggior importo che dovesse risultare applicando le nuove regole.
L’ammontare del contributo che riceverà corrisponderà alla differenza tra l’ammontare spettante e quanto già ricevuto in automatico.
Se dal calcolo non dovesse risultare un contributo differenziale, l’Agenzia delle Entrate non darà seguito all’istanza.
In ogni caso i requisiti richiesti sono:
- un volume di ricavi nel 2019 inferiore a 10 milioni;
- aver registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato nel periodo dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto a quello dal primo aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Fra chi ha già ricevuto il primo contributo e chi lo richiede per la prima volta saranno applicate alla differenza di fatturato come sopra determinata, percentuali diverse.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Sostegni uno:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per chi non ha beneficiato del primo Decreto Sostegni:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Il contributo a fondo perduto su nuova istanza è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare solo in compensazione tramite F24 e il suo ammontare non può superare i 150.000 euro.
Il contributo a fondo perduto per peggioramento del risultato economico
Per le Partite Iva con un volume di ricavi nel 2019 non superiore a 10 milioni di euro è previsto dal Decreto Sostegni bis anche un contributo a fondo perduto per peggioramento del risultato economico.
Il peggioramento deve risultare dal confronto tra il risultato economico dell’esercizio al 31 dicembre 2020 e quello dell’esercizio al 31 dicembre 2019.
La percentuale di peggioramento che dà diritto al contributo deve essere ancora stabilita da un decreto del Mef.
Gli interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate, anche tramite un intermediario.
La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà stata presentata entro il 10 settembre 2021.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate indicherà le modalità di effettuazione dell’istanza telematica, i termini e i campi della dichiarazione dei redditi rilevanti per la compilazione dell’istanza.
A breve l’accesso al contributo fino ai 15 milioni di fatturato?
Nei giorni scorsi il ministro dell’economia Michele Franco, In audizione alla Commissione Bilancio della Camera sul Decreto Sostegni Bis, ha spiegato che le domande di sostegni a fondo perduto da parte delle Partite Iva, previste intorno ai 3 milioni, sono state meno di due milioni.
Ne deriverebbero disponibilità aggiuntive che potrebbero essere utilizzate per ampliare la platea delle Partite Iva beneficiarie, aumentando il limite di fatturato dai 10 ai 15 milioni.
Proroga del Bonus affitti per gli immobili non abitativi
Per sostenere le imprese e diminuirne, i costi fissi il Decreto Sostegni bis mantiene il credito d’imposta (il cosiddetto Bonus Affitti) per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
I requisiti per fruirne sono:
- aver registrato nel 2019 un volume di ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro;
- aver registrato un calo di fatturato di almeno il 30% nel periodo compreso tra l’1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto a quello compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020;
- aver versato o dover versare canoni di locazione relativi a immobili a uso non abitativo o canoni di affitto di azienda per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 (per le imprese turistico-ricettive da marzo 2020 a luglio 2021).
Il Bonus Affitti è pari al 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo.
Il credito d’imposta sui canoni corrisposti in forza di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, spetta nella misura del 30%.
Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è del 50%.
Confermato il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
È stato confermato dal Decreto Sostegni bis il credito d’imposta del 30% nel periodo giugno, luglio e agosto 2021 per:
- sanificazione di ambienti e strumenti;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e altri dispositivi a tutela della salute;
- spese per la somministrazione di tamponi Covid-19.
L’agevolazione è rivolta non solo alle Partite Iva ma anche agli enti non commerciali, compreso il terzo settore, con un tetto massimo di euro 60.000 a beneficiario.
Interventi per favorire l’accesso al credito e la liquidità delle imprese
Il Decreto Sostegni bis interviene per garantire alle imprese l’accesso al credito e per sostenerne la liquidità e la capitalizzazione, sia estendendo le misure già in vigore sia introducendone di nuove.
- Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui mutui e finanziamenti per le Pmi, che si applica solo alla quota capitale e non agli interessi e riguarda le imprese che hanno già richiesto di usufruirne entro il 31 gennaio 2021.
- È previsto un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro. Il beneficio fiscale può essere trasformato in credito d’imposta compensabile per il 2021.
- È estesa alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d’imposta per gli investimenti effettuati, sempre nel 2021, in beni strumentali.
- Viene introdotta un’agevolazione fiscale a sostegno degli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start up e Pmi innovative.
- Sale a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili.
Imprese pronte a ripartire
Se sei un professionista o un imprenditore, il nostro Studio di commercialisti in Gallarate può aiutarti a vagliare tutte le opportunità del Decreto Sostegni bis e a predisporre le istanze per la richiesta delle agevolazioni.
Il nostro auspicio è che la fine dell’emergenza, che parrebbe ormai prossima, possa trovare un tessuto imprenditoriale ancora solido e determinato a ripartire.
Dottore Commercialista